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Lo Statuto
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CENTRO STUDI INTERNAZIONALI "GIUSEPPE ERMINI"


STATUTO

 

 

ART. 1

 

Il Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini, istituito con DPR n. 810 del 1° ottobre 1985 e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ha sede in Ferentino (FR) nel Palazzo dei Consoli, con ingresso da Via Suor Caterina Troiani, n. 4 La sede è concessa in uso illimitato dal Comune di Ferentino e comunque fino alla eventuale estinzione del centro.

 

ART. 2

 

Il Centro ha lo scopo:

  • a. Di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche nel campo storico giuridico, economico, sociale, umanistico, archeologico ed artistico sul Lazio meridionale e in particolare su ferentino e il suo territorio, con riferimento alle vicende nazionali ed europee;

  • b. Di sviluppare e propagare l'interesse per la cultura, le arti e le discipline storiche, giuridiche, economiche, sociali, archeologiche e umanistiche, curando rapporti con Istituzioni culturali e Università per favorire la ricerca nei settori di cui alla lettera a);

  • c. Di curare i rapporti con la Soprintendenza archeologica e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Lazio per tutte quelle iniziative necessarie a favorire azioni di salvaguardia e di intervento finanziario per la tutela dei monumenti;

  • d. Di costituire una libera comunità di intenti, che possa esclusivamente operare per la elevazione morale e intellettuale dell'individuo per salvaguardare e diffondere il cospicuo patrimonio storico, giuridico, economico, umanistico, archeologico, artistico e monumentale della città e della regione;

  • e. Di indire un pubblico concorso con premio per il migliore studio, riguardante i temi di cui sub a) e con le modalità di cui al successivo art. 17;

  • f. Di organizzare in Ferentino congressi e convegni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi, tali da costituire una proficua rassegna di vari aspetti nel campo della ricerca nei settori di cui alla lettera b).

 

ART. 3

 

      Mediante regolamento da Deliberare dal Consiglio Direttivo del centro sono stabilite le norme concernenti l'ordinamento interno ed amministrativo del medesimo e quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, comunque necessario.

 

 

ART. 4

 

       Il patrimonio del Centro è costituito:

  • a. dal capitale iniziale di £ 60.000.000 (lire sessantamilioni) in titoli di Stato;

  • b. da eventuali contributi dello Stato, della Regione Lazio e di Enti Locali, che il Consiglio Direttivo destini ad incremento del patrimonio;

  • c. da eventuali lasciti, acquisti, donazioni di Enti pubblici e privati e di cittadini privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

  • d. da eventuali avanzi di gestione destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;

  • e. dai libri e dai mobili in suo possesso.

ART. 5

 

Alle spese di gestione il Centro provvede:

  • a. con le rendite del patrimonio;

  • b. con i proventi delle pubblicazioni;

  • c. con eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati e di privati cittadini non destinati ad incremento del patrimonio;

  • d. con un contributo annuo da parte del Comune di Ferentino;

  • e. con un eventuale contributo annuo elargito dalla Giunta Centrale per gli studi storici.

ART. 6

 

Sono organi del Centro:

  • a. il Presidente;

  • b. il Consiglio Direttivo;

  • c. la Giunta;

  • d. i Revisori dei conti,

 

ART. 7

 

   Il Centro è retto da un Consiglio Direttivo composto di undici membri, tra i quali sono compresi di diritto il presidente della Giunta centrale per gli studi storici o persona da lui designata e il Sindaco di Ferentino o persona da lui designata. Degli altri nove membri, scelti tra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del centro, due sono scelti dal Consiglio comunale di Ferentino e precisamente uno per la maggioranza e uno per la minoranza.

  Il Consiglio elegge nel suo seno, ogni cinque anni il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e tre membri, che costituiscono insieme la Giunta del Centro.

  Il Consiglio è reintegrato, nei membri che vengano a mancare, per cooptazione da parte dei suoi componenti, fatta eccezione per i membri designati dal Comune di Ferentino nominati ogni cinque anni dal Consiglio comunale a tenore del § 1.

 

 

ART. 8

 

     Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione finanziaria e adotta i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi del Centro, individuati, coordinati e proposti dalla Giunta del medesimo. Il Consiglio delibera inoltre su ogni affare che il Presidente ritenga di sottoporre al suo esame. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

ART. 9

 

     Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera il programma di attività scientifica. In via straordinaria si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque membri.

 

 

ART. 10

 

     La Giunta promuove e coordina l'attività scientifica del centro e ne predispone i programmi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

     Dura in carica cinque anni e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti.

 

 

ART. 11

 

     Il Presidente è il legale rappresentante del Centro; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta; ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'osservanza dello statuto; provvede a tutto quanto necessario per assicurare l'adempimento degli scopi del centro e la regolarità della gestione finanziaria.

     Il Vice-Presidente sostituisce in caso di impedimento il Presidente.

     Il Segretario cura la redazione e la tenuta dei verbali delle adunanze, il carteggio e l'archivio nonché la custodia del materiale inventariato.

 

 

ART. 12

 

     I Revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati rispettivamente dal Ministero per i Beni culturali e ambientali, dal Comune di Ferentino e dalla Regione Lazio.

     Essi hanno il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Centro e di accertarsi della regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, di effettuare riscontri di cassa, di controllare le risultanze dei bilanci preventivo e consuntivo.

 

 

ART. 13

 

     L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

     Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero per i Beni culturali e ambientali una relazione sull'attività svolta dal centro nell'anno precedente, nonché il conto consuntivo e il bilancio preventivo col corredo della relazione dei Revisori dei conti.

ART. 14

 

     Le cariche sociali sono gratuite; è ammesso tanto il rimborso di spese debitamente autorizzate, quanto il compenso per prestazioni di opera deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 15

 

     Eventuali modifiche del presente statuto e l'eventuale scioglimento del centro saranno deliberati dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno otto suoi membri e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

    Nel caso di scioglimento le attività economiche e patrimoniali del Centro saranno devolute a un Ente similare o di beneficenza.

 

 

ART. 16

 

      Allorquando uno dei congressi o convegni di studi di cui all'art. 2 sub f) del presente statuto assume carattere internazionale, il Comune di Ferentino destinerà allo scopo un congruo contributo.

 

 

ART. 17

 

      Ogni tre anni il Centro porrà in palio un premio che una Commissione giudicatrice di cinque studiosi, tre nominati dal Centro medesimo e due dal Comune di Ferentino, attribuirà al migliore dei lavori originali, inediti o pubblicati da non più di tre anni, presentati dai partecipanti al concorso su uno dei temi di cui all'art. 2 sub a) del presente statuto.

      È facoltà del Centro fissare di volta in volta uno solo dei suddetti temi.

 

Roma, 13/11/1992



Segue Decreto del Presidente della Repubblica

pdfdpr_810_del_1-10-1985.pdf